Art. 7.
(Funzioni nel settore sanitario).

      1. I consultori familiari erogano prestazioni di consulenza e di assistenza medica nel servizio alla vita, nell'educazione sanitaria della famiglia, nella procreazione responsabile, nella sterilità coniugale, nei servizi di sessuologia e di genetica familiare e in ogni altra funzione presupposta o connessa con i servizi citati. In particolare, essi promuovono:

          a) la conoscenza e l'applicazione di metodiche per l'esercizio della maternità e della paternità responsabile;

          b) l'istituzione di servizi alla famiglia per la consulenza domiciliare, con particolare attenzione alla formazione nel campo dell'assistenza sanitaria agli anziani e ai disabili.

      2. I procedimenti e gli atti sanitari di interruzione della maternità sono esclusi dalla competenza consultoriale.
      3. Il medico che rilascia il documento di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ne dà, altresì, immediata comunicazione al consultorio familiare del luogo dove risiede la donna o ad altro consultorio da lei scelto. Tale comunicazione è effettuata con rigorosa riservatezza e ne è informata la donna, alla quale è ricordato il suo dovere morale di collaborare nel tentativo di superare le difficoltà che l'hanno indotta a chiedere l'interruzione volontaria della gravidanza. Il consultorio, ricevuta la comunicazione, prende contatto con la donna alla quale è stato rilasciato il citato documento e le offre ogni possibile aiuto al fine di favorire la prosecuzione della gravidanza.

 

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